[A] Sulle conseguenze del fallimento della capogruppo di A.T.I. circa la legittimazione delle mandanti a far valere i propri diritti nei confronti della Stazione Appaltante. [B] Sugli effetti della dichiarazione di fallimento in relazione allo scioglimento di contratto d’Appalto pubblico. [C] Sulle eccezioni al divieto di utilizzo, da parte del CTU, dei documenti non ritualmente prodotti dalle parti. [D] Sui limiti del valore di pubblica fede dello stato di consistenza in materia di contratto d’Appalto pubblico. [E] Sull’obbligo motivazionale del Giudice in relazione alle osservazioni dei CTP. [F] Sull’applicabilità della sospensione dei pagamenti da parte della Stazione Appaltante, ex art. 118, comma 3, del d.lgs. 163/2006, nel caso di fallimento dell’Appaltatore. [G] Sul principio di buona fede oggettiva nel caso di inadempimento di scarsa rilevanza in materia di contratto d’Appalto pubblico. [H] Sui presupposti necessari ai fini del risarcimento del danno d’immagine ed alla reputazione. [I] Sui limiti entro i quali la Committenza può soddisfare un proprio credito nei confronti dell’Appaltatore attraverso la cauzione versata da quest’ultimo in numerario o in titoli di stato o attraverso la garanzia fidejussoria che può sostituire le suddette forme di cauzione. [J] Sulla cristallizzazione del thema decidendum. [K] Sulle conseguenze della proposizione di una domanda di risarcimento del danno generica e priva di specifiche allegazioni. [L] Sulla condanna alle spese per l’attività dei CTP.
SENTENZA N. ****
1. Per pacifica giurisprudenza “in caso di affidamento dei lavori a un'ATI, il fallimento della capogruppo - comportando la risoluzione del rapporto di mandato e il venir meno dei poteri rappresentativi e gestori della mandataria - legittima le mandanti far valere in via autonoma, anche in via giudiziale, i rispettivi diritti...